A proposito della recentissima notizia circa la presentazione di un disegno di legge di modifica della legge 1/90 sull’estetica e della legge 174/2005 relativa ai parrucchieri 1PARTE: SUI TITOLI DI STUDIO E SUL CONTENUTO DELLA FORMAZIONE ATTUALE E FUTURA
Sono rimasta piuttosto sconcertata dai contenuti pressocchè identici proposti dalla rassegna stampa delle principali testate giornalistiche degli ultimi 4 giorni, ho atteso invano qualche intervento sul merito da parte di chi a titolo ufficiale rappresenta la categoria, affinchè fossero fatte le dovute precisazioni su informazioni palesemente errate riportate e sulle quelle invece importanti completamente assenti.
Poichè, forse complice il clima ferragostano e concomitanze varie, nessuno tra i titolati a farlo è intervenuto, mi sento in diritto e dovere di proporre pubblicamente qualche considerazione da addetta ai lavori nella formazione e nell’aggiornamento di professioniste dell’estetica.
MA DAVVERO E’ ACCETTABILE FAR PASSARE L’IDEA CHE SOLO QUANDO PASSERA’ IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE L’ESTETISTA DOVRA’ STUDIARE’:
- COSMETOLOGIA
- NOZIONI DI CHIMICA
- L’APPARATO LOCOMOTORE E CIRCOLATORIO
- MARKETING
- L’UTILIZZO DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE
- E SUPERARE UN’ESAME DI ABILITAZIONE PER AVVIARE L’ATTIVITA’ D’IMPRESA?
E quindi ad oggi, in vigenza della Legge 1/90, come si diventa estetista e si apre un’attività imprenditoriale??!
Senza studiare approfonditamente i cosmetici professionali, le indicazioni e controindicazioni d’uso, senza conoscere l’apparato locomotore e circolatorio, senza conoscere gli apparecchi elettromeccanici e gli strumenti del marketing? Ma soprattutto si può aprire senza aver conseguito l’abilitazione?
Personalmente inorridisco davanti a tanta disinformazione. E mi chiedo: ma chi ha fatto avere il testo alla stampa per ottenere un effetto così distorto della realtà ovvero presentare come nuove per merito del disegno di legge appena presentato, le conoscenze e procedure che sono già prassi ordinaria da molti anni nella formazione dell’estetista e nell’esercizio dell’attività in forma imprenditoriale?
Invito tutti i giornalisti che hanno scritto sull’argomento a leggere il testo originale della Legge n.1 del 4 gennaio 1990 e verificare quanto affermo. Oppure la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 16361 del 31 gennaio 2014 a proposito dell’Affitto di poltrona
E ancora il Decreto Decreto interministeriale 15 ottobre 2015, n. 206 – Apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista.
Questo scritto non vuole negare la necessaria revisione della legge 1/90 per aggiornarla alla straodinaria evoluzione del settore avvenuta in questi 35 anni, ma mi aspetto che la modificare un testo già esistente in un ‘ottica davvero migliorativa si realizzi avendo ben chiaro il quadro preciso e aggiornato di come già funzionano le cose al momento in termini di formazione e svolgimento della professione di estetista.
Dalla rappresentazione proposta dai mezzi di informazione in questi giorni mi sembra che ci sia ancora molta confusione su cosa già esiste,cosa è davvero necessario alla categoria, ecosa si potrà migliorare davvero nei fatti e non solo a parole.
Per l’AssociazioneLa Verbena
Sonia Marinelli